PER QUANTO RIGUARDA LE DONAZIONI DI BENI MATERIALI,OCCORRE PRESENTARE UNA DOCUMENTAZIONE CHE NE ATTESTI IL VALORE, E L’ASSOCIAZIONE RILASCERA’ APPOSITA RICEVUTA.
LE IMPRESE CHE INTENDONO DONARE SOMME DI DENARO POSSONO DEDURRE DAL REDDITO D’IMPRESA GLI IMPORTI STABILITI NELLE MISURE DI CUI ALL’ART. 100 COMMA 2 DEL TUIR E DI ULTERIORI PROVVEDIMENTI MINISTERIALI.
Ogni donatore può scegliere il metodo di deducibilità: 1) deducibilità nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato, fino all’importo massimo di 70.000,00 euro; 2) deducibilità, ma solo per le erogazioni in denaro, dal reddito di impresa dichiarato nella misura massima di 30.000,00 euro o del 2% del reddito di impresa dichiarato. Art. 14.1 DL. 35/05 e succ. mod. e integr.; art. 100.2 lett. h